Inammissibilità del concordato preventivo di gruppo.

Inammissibilità del concordato preventivo di gruppo.
11 Novembre 2015: Inammissibilità del concordato preventivo di gruppo. 11 Novembre 2015

Con una recente sentenza (Cass. Civ., sez I, del 13.10.2015, n. 20559), la Corte di Cassazione ha concluso per l’inammissibilità della domanda di “concordato preventivo presentato da gruppi societari”, che invece era stato ammesso dalla Corte di Appello di Genova, secondo la quale “il concordato di gruppo va comunque ammesso, in ragione della meritevolezza giuridica di un concordato fondato su un piano aziendale riferito all’impresa di gruppo, con legittima valutazione sostanziale e trattazione unitaria sul piano concordatario e, quindi, gestione unitaria del concordato mediante un’unica adunanza e computo delle maggioranze riferito all’unico programma concordatario”. Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, si era costituita una nuova società in nome collettivo mediante conferimento del patrimonio di altre quattro società capitalistiche. Successivamente la Newco aveva proposto domanda di concordato preventivo e, a loro volta, le quattro società capitalistiche erano state ammesse al medesimo concordato, quali soci illimitatamente responsabili. Nella parte motiva, la Corte di Cassazione ha evidenziato che, sebbene le imprese si organizzino in gruppi, “l’attuale sistema del diritto fallimentare non disciplina il fenomeno del concordato di gruppo” e va da sé che la mancanza di disciplina di diritto comune “non può essere superata, in via interpretativa, neppure dall’operazione di costituzione di una nuova società e della successiva presentazione di un  piano concordatario per la nuova società e per l’impresa di gruppo”.Per la Suprema Corte quindi non è ammissibile un’unica procedura di concordato per il gruppo, ma le domande di concordato devono essere proposte singolarmente e separatamente dalle singole società avanti al Tribunale del luogo in cui la singola impresa ha la propria sede principale, senza possibilità di riunioni per connessione con altre procedure relative alla capogruppo. Altresì andranno tenute distinte le rispettive masse attive e passive ed altresì andranno singolarmente esaminate e calcolate le maggioranze per l’approvazione del concordato con necessità quindi di adunanze distinte.

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